Descrizione
A norma dell’art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall’articolo unico della Legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale (art. 11 D.P.R. n. 299/2000).
L’elettore affetto da grave infermità può farsi annotare il diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al comune di iscrizione elettorale.
L’esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l’annotazione del “diritto al voto assistito” e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata da funzionari medici designati dall’Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Medicina Legale, che attesti il diritto al voto assistito.
Nessun elettore può esercitare funzione di accompagnatore per più di un invalido.