Descrizione
La legge n. 180 del 9 ottobre 2026 - articolo 8, introduce il voto degli elettori fuori sede. Ogni Comune dovrà istituire e tenere un apposito elenco, consentendo a chi è temporaneamente domiciliato in un’altra Regione di votare dove vive.
Chi può votare fuori sede
La disciplina si applica alle elezioni di Camera e Senato, alle Europee e ai Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni Amministrative e Regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella nel Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella nel Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella nel Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
Domanda, termini e revoca
La domanda si presenta al Comune di temporaneo domicilio, di persona o con strumenti telematici, usando il modello disponibile o sul sito comunale o su dait.interno.gov.it/elezioni.
Alla domanda sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione ad un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
La normativa prevede tre distinti termini di scadenza:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, per motivi di studio o lavoro, condizione già in essere e la domanda sarà valida per le consultazioni dell’anno successivo;
- entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti (e comunque non oltre il 45° giorno precedente al voto) per motivi di studio o lavoro quando la condizione sorge dopo il 31 dicembre;
- entro il 45° giorno precedente la consultazione elettorale per motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione.
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale e va rinnovata ogni anno.
La revoca segue le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.